Fino al 1/01/2023 è possibile concedere al lavoratore lo smart working senza la necessità di stipulare l’accordo individuale con il lavoratore di cui all’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122). 

I datori di lavoro potranno, quindi, inviare le attivazioni di smart working senza accordo individuale fino al primo gennaio 2023. 

Se il sopra citato termine (primo gennaio 2023) non venisse prorogato, occorrerà stipulare l’accordo individuale che in ogni caso non dovrà essere allegato alla comunicazione. 

Inoltre, dal 15 dicembre 2022 è disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico REST, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce. 

Modalità di trasmissione  

Il modulo da utilizzare per la comunicazione del lavoro agile è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.  

In questo modulo devono essere inseriti: i dati del datore di lavoro e quelli del lavoratore, il rapporto di lavoro in essere, la data di sottoscrizione dell’accordo individuale sullo smart working e il periodo di validità, la tipologia di comunicazione che si intende effettuare e se chi invia è un soggetto abilitato. 

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2023 possono lavorare in smart working solo i dipendenti per i quali è stata effettuata la procedura sopra indicata; fino al 1° gennaio si possono comunicare tutte le attivazioni già effettuate, mentre dal 2023 bisognerà effettuare l’invio entro cinque giorni dall’inizio dello smart working. 

La trasmissione massiva 

A partire dal 15 dicembre 2022 il Min. Lav. ha messo a disposizione un file Excel provvisorio, simile al file Excel utilizzato durante il periodo Covid, per l’invio massivo delle attivazioni Smart Working alternativo al sistema REST; ad oggi non ancora operativo a causa di alcuni disallineamenti informatici, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare al Ministero del Lavoro. 

Si ricorda che l’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it 

Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione. 

Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API REST (secondo il modello OAuth2.0) e lo scambio delle informazioni per le invocazioni. 

Precisazioni sui campi “Pat” e “Voce di tariffa” 

Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla valorizzazione dei campi “Pat” e “Voce di tariffa” Inail per la procedura di lavoro agile. 

Si ricorda in proposito che, relativamente alla comunicazione di lavoro agile da rendersi ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge n. 81/2017 (come modificato dall’art. 41-bis del decreto legge n. 73/2022) è richiesta la valorizzazione dei campi “Pat Inail” e “Voce di tariffa Inail” anche alle Amministrazioni statali (per le quali l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è gestita con la forma della Gestione per conto dello Stato) e ad altri soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria, ma con forme speciali non gestite direttamente da Inail o altri Enti. 

Le regole della procedura prevedono che per i soggetti sopra indicati, nella sezione “Rapporto di lavoro”, nella quale vengono comunicati i dati relativi alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro, il campo “Pat Inail” possa essere valorizzato con i seguenti codici: 

  • 99992000 Ministeri 
  • 99990000 Ditta Estera 
  • 99990001 Studi Professionali/Altro 

Nel solo caso di ditta di nuova costituzione, alla quale quindi l’Inail non ha ancora attribuito un numero di Pat può essere inserito eccezionalmente il codice “00000000” indicante “in attesa di codice Pat”. Allo stesso modo, in merito al campo “Voce di tariffa”, ai medesimi soggetti è già consentito l’inserimento in procedura del codice “0000”. 

I datori di lavoro che assolvono all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori, con un soggetto diverso da Inail, come Inpgi o Enpaia, nella comunicazione di smart working devono essere inseriti i valori “000000000” nel campo “Pat Inail” e “0000” nel “Voce di tariffa Inail”. 

Proroghe in attesa di conferma 

La bozza del Decreto Milleproroghe prevede il differimento del diritto a svolgere l’attività si Smart Working per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under 14, ad oggi previsto fino al 31 dicembre 2022. 

Si ricorda che i lavoratori fragili dovevano e devono tuttora essere salvaguardati dalla pandemia da Covid-19, al fine di evitare che il loro delicato stato di salute possa aggravarsi in caso di assembramento.

È per questo motivo che il loro diritto ad effettuare l’attività lavorativa in smart working dovrebbe essere ulteriormente prorogato anche nel 2023. Il fatto di avere un vero e proprio diritto comporta che il datore di lavoro non può rifiutarsi di concederlo. 


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