A febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Tante novità, tra cui l’eliminazione della parola “fallimento”, sostituita da “liquidazione giudiziale”. Tutte le fasi della crisi di impresa sono definite con una nuova terminologia, più tecnica, sia per allineare l’Italia agli altri Paesi europei, sia per eliminare l’accezione negativa che ha sempre accompagnato il termine “fallimento”.

La normativa ha introdotto l’obbligo per tutte le aziende di dotarsi di strumenti di monitoraggio dei parametri patrimoniali, economici e finanziari, e di sistemi di allerta per la crisi d’impresa in grado di avvertire in anticipo l’imprenditore (o gli amministratori della società) sull’eventuale peggioramento delle condizioni aziendali e intervenire con misure adeguate.

L’obbligo coinvolge tutte le aziende, comprese le piccole e medie imprese. Le quali, spesso, non hanno né gli strumenti, né le competenze necessarie per gestire correttamente gli adempimenti. Si aprono nuove opportunità di consulenza per commercialisti e revisori.

I sistemi di allerta nel nuovo Codice della crisi e gli obblighi per le imprese

Nei suoi principi generali, la nuova normativa richiede alle imprese:

  • l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla loro natura e alla loro dimensione, in funzione della rilevazione tempestiva di una situazione di crisi e di perdita della continuità aziendale;
  • di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi.

Le principali novità previste dal Codice sono tre:

  1. l’introduzione di nuovi sistemi di allerta per la crisi d’impresa, per riconoscere in tempo quei fattori contingenti che potrebbero minare la salute dell’azienda, in modo da garantire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale;
  2. la semplificazione delle procedure di gestione della crisi;
  3. l’istituzione di un nuovo albo dei soggetti che, su incarico del tribunale, possono gestire le procedure nel ruolo di curatori, commissari giudiziali o liquidatori.

Codice crisi d’impresa: l’entrata in vigore

Alcuni articoli del nuovo codice sono operativi da marzo, altri entreranno in vigore soltanto ad agosto 2020.

Nel dettaglio – insieme ad una serie di nuove norme sulla disciplina dei procedimenti e ad
alcune modifiche al codice civile su assetti proprietari, nomina e responsabilità degli
amministratori e garanzie a favore di acquirenti di immobili ancora da costruire – sono già in
vigore gli articoli che definiscono:

  • la competenza dei tribunali specializzati (per competenza e territorio) nei procedimenti di regolazione di crisi, insolvenza e controversie relative alle imprese in amministrazione straordinaria (art. 27, comma I);
  • l’albo dei soggetti incaricabili dall’autorità giudiziaria per gestire e controllare le procedure indicate dal nuovo codice (artt. 356 e 357);
  • l’area web riservata per la notifica degli atti (art. 359);
  • la certificazione dei debiti tributari e dei debiti contributivi (artt. 363 e 364);
  • l’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi dell’impresa e societari (artt. 375 e 377) idonei a rilevare tempestivamente i sintomi della crisi.

Le procedure depositate prima dell’entrata in vigore del nuovo codice sulla crisi d’impresa sono definite secondo le disposizioni pregresse.

A quali imprese si applica il Codice di crisi e insolvenza?

L’ambito di applicazione della normativa è definito dall’articolo 1, che al comma I recita: “Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”.

SRL, quando è obbligatorio nominare l’organo di controllo

L’ambito dei controlli societari è esteso anche alle società a responsabilità limitata. Per quanto riguarda le SRL, le soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (o del revisore) sono state ridotte, estendendo in modo significativo la cerchia dei soggetti interessati.

In particolare, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo riguarda le SRL che:

  • hanno superato quota 2 milioni di euro di ricavi o di attivo patrimoniale per almeno
    due esercizi consecutivi;
  • hanno impiegato in media più di 10 dipendenti durante l’esercizio;
  • controllano un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

L’obbligo viene a cessare quando la società a responsabilità limitata non ha superato questi limiti per tre esercizi consecutivi.

Procedure di allerta, indicatori e benefici per gli imprenditori

Le procedure di allerta di crisi d’impresa, con il nuovo codice, hanno un ruolo di primo piano per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi dell’azienda. Gli indicatori devono essere monitorati e valutati in maniera costante dagli organi di controllo societari e di revisione (o in assenza dagli amministratori), i quali, in presenza di fondati indizi di uno stato di crisi (ad esempio squilibri di carattere reddituale, finanziario o patrimoniale) dovranno immediatamente informare gli amministratori della società.

Il Codice prevede benefici per gli imprenditori che, in presenza uno o più campanelli d’allarme, presentano spontaneamente (e tempestivamente) istanza di composizione assistita della crisi o, in alternativa, domanda di ammissione ad una procedura giudiziale di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Sarà il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ad elaborare con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica, i relativi indici significativi per valutare la sussistenza dello stato di crisi, che non sono da confondere con i più prudenziali criteri che l’imprenditore deve adottare per rilevare tempestivamente i sintomi di crisi e quindi procedere direttamente a prendere provvedimenti.

Nella nota integrativa al bilancio di esercizio, le aziende che in considerazione delle proprie caratteristiche e specificità non ritengono adeguati gli indici elaborati dal CNDCEC, possono indicare indici alternativi, attestati da un professionista indipendente, che si ritengono maggiormente idonei a far presumere il loro stato di crisi.

La continuità aziendale e il concordato preventivo

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza fornisce alle aziende un’unica procedura di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e di allerta, per diagnosticare in tempo uno stato di difficoltà, in modo da prevenire insolvenze e garantire la continuità aziendale.

Gli organi di controllo sono incaricati di nuovi obblighi, in modo da valutare con costanza e maggiore efficacia l’adeguatezza della gestione e dell’assetto organizzativo dell’azienda, oltre al suo equilibrio economico e finanziario. Da menzionare anche l’introduzione di una nuova forma di accordi agevolati di ristrutturazione e di una disciplina ad hoc per i gruppi di imprese.

Il Codice interviene in maniera significativa sulla disciplina del concordato preventivo, in particolare del concordato con continuità aziendale, il cui ambito di applicazione è ampliato. Il concordato liquidatorio resta invece ammissibile solo se conveniente per i creditori, nello specifico quando previsto l’apporto di risorse esterne che il tribunale ha giudicato in grado di aumentare in modo apprezzabile la soddisfazione degli stessi.


 

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