La conversione in legge del Decreto Aiuti Quater è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio, portando con sé molte novità sul piano fiscale. Si parla per esempio del posticipo dei crediti di imposta sui carburanti per le imprese esercenti nel settore agricolo e in quello della pesca, o delle importanti modifiche apportate in materia di Superbonus.
Ma non è tutto qui, in quanto il Decreto Aiuti Quater è andato tra le altre cose a estendere anche al mese di dicembre 2022 dei crediti di imposta volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas, in difesa delle imprese italiane.
E se è vero che da questo punto di vista in queste settimane è possibile tirare un sospiro di sollievo – con le tariffe che in gennaio sono diminuite del 40% circa – è pur sempre vero anche che gli aiuti alle imprese continuano a costituire delle boccate di aria fresca.
Sapendo, peraltro, che il prezzo al metro cubo del gas continua a essere doppio rispetto a quello dell’inverno del 2019. Vediamo più nel dettaglio in cosa consistono i crediti d’imposta
I crediti d’imposta del Decreto Aiuti Quater per energia elettrica e gas naturale
Il Decreto Aiuti Quater, approvato definitivamente alla Camera con 164 voti favorevoli, 127 contrari e 2 astenuti, ha fissato i seguenti crediti d’imposta per i costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese:
- credito d’imposta del 40% per le imprese energivore
- credito d’imposta del 40% per imprese gasivore
- credito d’imposta del 30% per imprese diverse dalle energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
- credito d’imposta del 40% per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore
- credito d’imposta del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico
L’iter per ottenere il credito
Il professionista che vuole assistere al meglio le imprese cliente è chiamato a conoscere nella sua completezza l’iter da seguire per ottenere i suddetti crediti d’imposta. Va quindi sottolineato che il Decreto ha anche posticipato al settembre 2023 i termini per utilizzare e per cedere i crediti di imposta di gas ed energia elettrica.
Questi possono essere utilizzati in compensazione, così come riportato nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, oppure possono essere ceduti – non parzialmente ma solo per intero – a soggetti terzi.
Per beneficiare dei crediti è necessario presentare un modello F24, esclusivamente per via telematica, indicando il codice tributo corretto. Ecco nello specifico i codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 2 del 20 gennaio 2023:
- Codice “7742” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore
- Codice “7743” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
- Codice “7744” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
- Codice “7745” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale