Con il 15 novembre è entrato in vigore l’istituto della composizione negoziata, così come previsto dal D.L. n. 118 del 2021 per il risanamento delle imprese in difficoltà.

Questo innovativo strumento rappresenta un importante supporto per le realtà che stanno affrontando e che affronteranno dei periodi di crisi; grazie alla procedura della composizione negoziata infatti le imprese potranno superare in modo più agevole la crisi in via stragiudiziale, eventualmente anche attraverso la rinegoziazione della propria esposizione debitoria.

Gli studi professionali devono però guardare a questa novità anche come a una preziosa opportunità per offrire delle consulenze di qualità alle imprese clienti.

Stando alle stime di Unioncamere infatti ci sono circa 300mila imprese che presentano elementi di criticità e che per questo motivo potrebbero approfittare della composizione negoziata; si stima inoltre che, annualmente, ci saranno circa 10mila richieste di nomine di esperti incaricati a gestire e dirigere il processo di composizione negoziata.

La composizione negoziata, in breve

Grazie all’introduzione della composizione negoziata, l’imprenditore – su base volontaria – ha la possibilità di fare richiesta presso la Camera di commercio della nomina di un esperto indipendente: questa opportunità esiste in tutti i casi in cui il risanamento dell’impresa risulti effettivamente perseguibile.

L’obiettivo prefissato della procedura è quello di arrivare a una soluzione prima dell’insolvenza grazie per l’appunto al supporto dell’esperto, il quale opera affiancando l’imprenditore e a garanzia di tutte le parti interessate.

Sono due i fulcri della composizione negoziata, ovvero l’esperto, di cui parleremo tra poco, e la piattaforma telematica dedicata istituita dal sistema della Camere di Commercio.

L’intera procedura, dalla verifica dello stato di salute dell’impresa in poi, si svolge su questa piattaforma, senza andare a coinvolgere il tribunale (eccezion fatta per eventuali richieste dell’imprenditore stesso).

Il ruolo dell’esperto

Come viene riassunto nell’art. 2, comma 1 del d.l. 118/2021, l’esperto è colui che «agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione» per superare la crisi.

Abbiamo già parlato, in un articolo dedicato, del ruolo degli esperti nella composizione negoziata; in questa sede può essere sufficiente ricordare che tale professionista deve essere indipendente, terzo nonché perfettamente competente in materia.

Nel caso di commercialisti e di avvocati tra i prerequisiti fondamentali c’è, per esempio, l’iscrizione da almeno 5 anni all’albo. Non solo: per ottenere l’abilitazione sarà anche obbligatoria la frequentazione di corsi formativi della durata minima di 55 ore, come indicato da parte del legislatore d’obbligo.

Composizione negoziata: gli strumenti per il commercialista e per l’esperto

Oltre a un ampio range di competenze specifiche e trasversali, il professionista che si accinge ad affrontare una procedura di composizione negoziata deve poter contare sui necessari strumenti tecnici.

Questo vale sia per il commercialista che si impegna nell’accompagnare i propri clienti attraverso questo percorso, sia per l’esperto negoziatore della crisi d’impresa, il quale deve disporre della strumentazione idonea alla produzione dei documenti alla base del piano di risanamento.

È dunque necessario poter contare su strumenti in grado di verificare la presenza dei requisiti obbligatori per la composizione negoziata, nonché di effettuare una simulazione della richiesta d’accesso: in questo modo l’azienda eviterà di inserire informazioni sensibili e delicate sulla piattaforma telematica prima di avere la certezza di vedere accolta la propria richiesta.

Con un sistema di allerta specifico per la gestione delle crisi aziendali è inoltre possibile monitorare la situazione economica e finanziaria dell’impresa in modo continuativo, nonché produrre la reportistica prevista dalla check list presente nel decreto.

Il commercialista potrà così condividere l’accesso alla piattaforma con l’esperto per una collaborazione in tempo reale, laddove invece quest’ultimo potrà creare tutti documenti necessari per la presentazione del piano di risanamento.


 

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