Anche gli Enti no profit, negli ultimi anni, hanno conosciuto significative novità normative e fiscali. Più nello specifico, di recente la normativa riguardante gli Enti del terzo settore è stata oggetto di importanti interventi mirati alla revisione e al riordinamento delle disposizioni.
Commercialisti e professionisti devono quindi prestare un’attenzione particolare alle modifiche relative agli obblighi contabili e di bilancio, nonché alle novità nel campo della disciplina tributaria. Punto di riferimento essenziale è il D.Lgs. 117/2017, conosciuto come Codice del Terzo Settore, in sigla CTS.
Il Codice del Terzo Settore e gli ETS
Tra le peculiarità del Codice del Terzo Settore c’è quella di introdurre la nuova categoria degli ETS (Enti del Terzo Settore), andando a porre sotto questo ombrello tutti quegli enti – iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – che sono attivi senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sia in forma di azione di volontariato che in quella di erogazione a titolo gratuito di beni, di servizi, di mutualità, di produzione di beni o servizi, di scambio di beni o servizi, oppure di denaro.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in sigla RUNTS, è il registro telematico dedicato agli atti e alle informazioni essenziali di tutti gli enti iscritti, mettendo a disposizione degli enti stessi 7 sezioni alle quali fare riferimento.
Il 21 febbraio è scaduta la prima fase del popolamento del RUNTS, con la trasmigrazione di associazioni e organizzazioni di volontariato. Guardando alla materia di bilancio d’esercizio risultante dal CTS è da tenere in particolare attenzione l’obbligo di redazione del bilancio d’esercizio e di deposito dello stesso presso il RUNTS per tutti gli enti iscritti, da effettuarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo.
A comporre il bilancio ci sono lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione; nel caso degli enti con entrate inferiori alla soglia di 220.000 euro è possibile optare per la presentazione del solo rendiconto.
La redazione del bilancio d’esercizio per soggetti ETS nel 2022
Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 19740 del 29 dicembre 2021, gli schemi di bilancio disposti con il decreto ministeriale n.30 del 5 marzo 2020 per tutti gli ETS sono da considerarsi applicabili in via immediata anche per tutte le Onlus iscritte alla relativa anagrafe unica.
È stato inoltre chiarito che i modelli devono essere applicati a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (avvenuta il 18 aprile 2020).
Semplificando, gli ETS con esercizio sociale coincidente con l’anno solare sono obbligati ad adottare i nuovi modelli a partire dal bilancio 2021, da approvare nel 2022.
Diviene così fondamentale per il professionista poter contare su strumenti dedicati per la gestione del fascicolo di bilancio ETS: si parla quindi di software e di moduli specifici completi di recupero automatico dei dati e di una variegata serie di controlli attivi per evitare i più comuni errori di compilazione.
Il risultato è quello di avere un fascicolo di bilancio sviluppato in maniera rapida ed efficiente, in grado di soddisfare anche le necessità dei professionisti più esigenti.
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