Le norme in campo fiscale e tributario cambiano continuamente, ed anche per questo gli studi devono poter contare su software per commercialisti che, oltre seguire e anticipare le esigenze in campo tecnologico, devono contare anche su continui aggiornamenti sul fronte normativo.

Tra le novità da non trascurare per il 2022 c’è ovviamente anche l’esclusione dall’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni, sancita dall’articolo 1 comma 8 della Legge di bilancio 2022.

Questo significa che, a partire dal periodo d’imposta 2022, imprenditori e professionisti che esercitano la propria attività in forma individuale non saranno più tenuti a versare questo tributo: vediamo più nel dettaglio a chi si applica la novità e quali possono essere le conseguenze per gli studi professionali.

Cancellazione IRAP, i dettagli

La cancellazione dell’IRAP stabilita dalla Legge di Bilancio 2022 non riguarda i soggetti individuali sottoposti a tassazione cd. “sostitutiva” (Forfettari ex L. 190/2014 e Regime di vantaggio ex DL 98/2011), nonché i soggetti individuali che, nell’attività, non si avvalgono di una struttura autonomamente organizzata: per queste figure infatti il versamento dell’IRAP era già escluso a priori.

I soggetti interessati dalla nuova esclusione sono, invece, tutti gli altri imprenditori e professionisti che esercitano la propria attività in forma individuale tra i quali rientrano anche -come ha chiarito l’Agenzia Entrate con la recente Circolare n. 4/E del 18 febbraio u.s.- le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria.

Non avendo valenza interpretativa, la norma non determina l’estinzione di eventuali contenziosi in corso, anche se può essere fatto notare che la novità tributaria potrebbe essere utilizzata come elemento da sottoporre al giudice in fase di valutazione.

Chi deve continuare a versare l’IRAP

Per tutte le categorie diverse da quelle viste sopra l’IRAP è ancora obbligatoria. Si parla quindi delle società di capitali, degli enti commerciali, delle società cooperative, delle società di persone commerciali, degli enti privati commerciali, delle amministrazioni pubbliche e via dicendo, nonché degli studi associati e delle associazioni professionali.

Esclusione IRAP, associati verso l’attività individuale

A disporre il versamento l’IRAP per studi associati e associazioni professionali sono come è noto le sentenze 7371/2016 e 7291/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione.

Considerando la novità, però, non è da escludere la possibilità – per soci e associati di società di persone commerciali e di studi associati – di prendere in considerazione la continuazione dell’attività in forma individuale. A questo proposito vale la pena ricordare l’articolo 2272 del Codice Civile, che prevede lo scioglimento della società nel momento in cui venga meno la pluralità dei soci.

Nel caso della trasformazione della società di persone commerciali in impresa individuale, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la continuità oggettiva dell’attività in questione finisce per determinare la neutralità fiscale della trasformazione stessa, in modo del tutto simile a quanto potrebbe avvenire nell’eventualità della prosecuzione dell’attività successiva a una donazione dell’impresa.

Lo stesso dovrebbe avvenire anche nel caso della trasformazione di uno studio associato con la conseguente continuazione in forma individuale da parte degli ex associati, a fronte di una mancata variazione del valore fiscale dei beni in oggetto. 


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