Con un recente decreto interministeriale emanato dal Ministero delle Finanze e del Lavoro, è stata introdotta una significativa novità per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni.

La disposizione per incentivi alle assunzioni consente una deducibilità maggiorata del costo del lavoro (120% e 130% per i lavoratori destinatari di maggior tutela) dal reddito d’impresa in caso di incremento occupazionale.

Il ruolo cruciale dei consulenti del lavoro

I consulenti del lavoro giocano un ruolo fondamentale in questo processo: non solo aiutano le aziende a comprendere e applicare correttamente le nuove disposizioni, ma forniscono anche consulenza strategica per ottimizzare i benefici fiscali. La loro competenza è essenziale per garantire che le aziende rispettino tutte le condizioni necessarie per accedere alla deducibilità maggiorata, evitando errori che potrebbero comportare sanzioni o la perdita dei benefici derivabili appunto dai nuovi incentivi per assunzioni.

L’importanza di un software integrato per la gestione del personale

Per gestire efficacemente le nuove agevolazioni è importante utilizzare un software per la gestione del personale integrato con gli incentivi alle assunzioni. Un sistema automatizzato può semplificare il monitoraggio degli incrementi occupazionali, garantire la corretta applicazione delle maggiorazioni e fornire report dettagliati per le verifiche fiscali. Questo non solo riduce il rischio di errori, ma consente anche alle aziende di concentrarsi sulle loro attività principali, migliorando l’efficienza complessiva.

La norma in dettaglio

L’articolo 4 del D. lgs. 216/2023, parte della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, prevede che per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato possa essere maggiorato ai fini della deduzione dal reddito.

La maggiorazione è del 20%, elevabile fino al 30% per le assunzioni di categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Per beneficiare di questa agevolazione, devono essere soddisfatte alcune condizioni:

  • l’attività deve essere stata esercitata per almeno 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023;
  • gli incrementi occupazionali devono superare il numero medio di dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta precedente;
  • la maggiore deducibilità non si applica se, nonostante le nuove assunzioni a tempo indeterminato, alla fine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, il numero totale dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulta inferiore o pari al numero medio dei lavoratori occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Le specifiche disposizioni attuative, inclusa la determinazione dei coefficienti di maggiorazione per le categorie di lavoratori svantaggiati, saranno definite con un apposito decreto interministeriale Finanze-Lavoro.

Il decreto attuativo

Il 25 giugno 2024, il Ministero delle Finanze, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, ha emanato il decreto attuativo che stabilisce:

  • definizioni: sono specificate le voci che regolano l’applicazione del beneficio, incluse le definizioni di incremento occupazionale (a tempo indeterminato, complessivo e di gruppo) e decremento occupazionale complessivo.
  • ambito di applicazione: la norma si applica ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023. il costo deducibile è quello del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, con verifica dell’incremento occupazionale complessivo.
  • ambito soggettivo: possono beneficiare della maggiorazione i soggetti che abbiano esercitato l’attività per almeno 365 giorni (366 se il periodo include febbraio con 29 giorni) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023. I beneficiari includono:
    • società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
    • enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, per i nuovi assunti nell’attività commerciale;
    • società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, per l’attività commerciale esercitata in Italia;
    • società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e imprese individuali;
    • esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR;
    • sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria, giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;
  • incremento occupazionale: le assunzioni a tempo indeterminato devono risultare in forza al termine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 (per il periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, al 31 dicembre 2024). i lavoratori a tempo indeterminato in forza a tale data devono essere in numero superiore a quelli mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (per il periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, nell’anno 2023). tuttavia, se il numero totale di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) alla fine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 risulta inferiore o pari al numero medio del periodo d’imposta precedente, la maggiore deducibilità non si applica;

Occorre altresì tenere presente, riguardo al citato incremento occupazione, le particolarità riguardanti i gruppi di imprese, i distacchi e l’utilizzo della somministrazione.

La deducibilità maggiorata si applica tenendo conto anche della seguente condizione:

il costo del lavoro sul quale applicare la maggiorazione di deduzione (20% ovvero 30% per i dipendenti delle categorie meritevoli) è il minore tra:

  • l’importo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato;
  • l’incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023.

Qualora risultasse minore il valore riferito all’incremento del costo complessivo e fosse necessario applicare sia l’ordinaria maggiorazione (20%) sia la maggiorazione aggiuntiva per il personale delle categorie meritevoli (più 10%, totale 30%), occorre, come stabilito dal provvedimento, ripartire detto incremento del costo proporzionalmente tra le due categorie tenendo conto del relativo costo dei singoli soggetti nuovi assunti (il costo riferibile è determinato analiticamente).

La norma diventa opportunità

Le nuove disposizioni in tema di agevolazioni alle imprese come incentivi alle assunzioni offrono un’opportunità significativa in ottica di riduzione dei costi del personale attraverso una deducibilità maggiorata dal reddito d’impresa, a patto che rispettino le condizioni stabilite. Il supporto di consulenti del lavoro e l’uso di strumenti tecnologici adeguati sono elementi chiave per sfruttare al meglio queste agevolazioni.

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