Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione di pubblicità legale del proprio sito, il decreto interministeriale (Lavoro-Economia-Imprese) del 23 gennaio 2025, che fornisce le istruzioni sull’esonero contributivo destinato alle nuove imprese costituite a seguito di operazioni di aggregazione societaria.
Con questa pubblicazione, la misura introdotta dall’articolo 4-ter del D.L. 4/2024 (L. 28/2024) entra ufficialmente in vigore, sebbene si attendano le istruzioni operative dell’INPS.
In tale contesto i consulenti del lavoro svolgono un ruolo importante nell’applicazione di questa misura, supportando le imprese nella corretta interpretazione della normativa, nella gestione degli accordi sindacali e nella predisposizione delle domande per accedere all’esonero. Il loro supporto garantisce ai datori di lavoro di rispettare le condizioni richieste massimizzando i benefici previsti dalla normativa ed evitando possibili sanzioni.
A chi spetta l’esonero contributivo per le imprese strategiche
In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, le nuove imprese nate da fusioni, cessioni, conferimenti o acquisizioni di aziende o rami di esse, con un organico complessivo pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare un confronto sindacale finalizzato alla sottoscrizione di un accordo in sede governativa. Tale accordo, da stipulare con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative o con RSA/RSU, deve contenere un progetto industriale e di politica attiva volto a:
- superare le difficoltà del settore di riferimento;
- garantire la formazione e la riqualificazione dei lavoratori per adeguare le competenze al nuovo contesto produttivo;
- gestire processi di transizione occupazionale.
Le imprese possono sottoscrivere l’accordo prima dell’operazione societaria, a condizione che l’aggregazione avvenga entro 60 giorni dalla firma.
Contenuti dell’accordo governativo per le imprese da aggregazioni societarie
Il decreto interministeriale del 23 gennaio 2025 stabilisce che l’accordo da sottoscrivere presso il Ministero del Lavoro debba includere:
- una descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- il numero di lavoratori destinatari delle politiche attive e dei percorsi di formazione;
- il numero di ore di formazione previste per ciascun lavoratore (minimo 200 ore per i contratti full-time, da riproporzionare per i part-time);
- l’impegno dell’azienda a mantenere l’occupazione per almeno 48 mesi.
L’interruzione dei rapporti di lavoro è consentita solo in caso di giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o utilizzo di strumenti di gestione non traumatica dell’occupazione previsti dalla normativa vigente e con il consenso dei lavoratori.
Le aziende possono modificare i corsi di formazione durante l’attuazione del progetto, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.
Misura e limiti dell’incentivo
Ai datori di lavoro che sottoscrivono l’accordo governativo spetta un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi premi e contributi INAIL, secondo i seguenti limiti:
- fino a 3.500 euro annui per lavoratore, per un massimo di 24 mesi;
- fino a 2.000 euro annui per lavoratore, per ulteriori 12 mesi.
L’agevolazione fiscale prevista dal D.L. 4/2024 (L. 28/2024), è concessa esclusivamente per i lavoratori coinvolti nelle politiche attive, purché partecipino ad almeno 200 ore di formazione nel periodo di durata dell’esonero. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi all’occupazione previsti dalla legislazione vigente, ma non è riconosciuto alle nuove imprese costituite da società dello stesso gruppo o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Revoca dell’esonero contributivo e sanzioni: le implicazioni per le imprese strategiche
L’INPS potrà revocare l’esonero contributivo per le imprese strategiche e recuperare le somme indebitamente fruite nei seguenti casi:
- mancata realizzazione dell’operazione societaria nei termini previsti dall’accordo governativo;
- mancata erogazione delle 200 ore minime di formazione ai lavoratori coinvolti;
- cessazione dei rapporti di lavoro per cause diverse da quelle previste a tutela del perimetro occupazionale.
In quest’ultimo caso, oltre alla revoca dell’esonero, il datore di lavoro sarà soggetto a una sanzione pari al doppio dell’incentivo fruito per ciascun lavoratore coinvolto nella violazione.
L’esonero per le imprese strategiche rappresenta una misura di sostegno all’occupazione e alla competitività, con l’obiettivo di incentivare la crescita aziendale attraverso operazioni di aggregazione societaria.
Tuttavia, la fruizione del beneficio è subordinata a rigidi vincoli, tra cui l’obbligo di formazione e il mantenimento dell’occupazione per un lungo periodo. Le aziende interessate dovranno quindi valutare con attenzione la compatibilità della misura con le proprie strategie di sviluppo.
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