Il decreto aiuti quater (D.L. 176/2022), modificando l’art. 12 del D.L. 115/2022 (L. 142/2022), al fine di agevolare fiscalmente e contributivamente, per l’anno 2022, le erogazioni da parte dei datori di lavoro di beni e servizi in natura e contributi per ristorare gli elevati costi delle utenze domestiche (a causa della crisi energetica) ha elevato, mediante deroga al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, il limite di esenzione da 600 a 3.000 euro.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 35/2022, ha fornito le relative istruzioni operative (valide anche in presenza del nuovo limite di 3.000 euro).

L’aspetto interessante di detta disposizione è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro la può utilizzare (ovviamente accollandosene i costi):

  • aggiornando il proprio piano welfare,
  • oppure lasciandolo inalterato ma permettendo ai lavoratori di utilizzare il proprio conto welfare con più flessibilità, anche richiedendo il rimborso nel limite del proprio conto delle bollette energetiche
  • introducendo un piano welfare (per regolamento o per accordo sindacale)
  • riconoscendo il beneficio in via discrezionale, vale a dire anche ad personam, non essendo richiesta la condizione generalità o categoria omogenea di dipendenti. Quest’ultima ipotesi, con tutta probabilità, verrà cavalcata dai datori di lavoro.

Peraltro, va ricordato che il beneficio legato alla possibilità da parte dei datori di lavoro di erogare (accollandone i costi) un buono benzina, valore massimo 200 euro, esente da imposte e contributi non intacca il predetto limite di 3.000 euro.

Proviamo a entrare meglio nella finalità e operatività della norma attraverso le risposte ai possibili quesiti riguardanti la questione.

Di chi è l’onere?

Del datore di lavoro

Qual è l’obiettivo della norma?

Permettere ai datori di lavoro di scegliere, accollandosi il costo, di erogare (anche ad personam) beni, servizi e rimborsi delle bollette energetiche senza costi aggiuntivi, quali gli oneri sociali. Permettere ai lavoratori nell’ambito del proprio conto welfare (se presente e non ancora speso ovvero aggiuntivo ovvero nuovo) di utilizzarlo avvalendosi della norma in commento.

Qual è la novità principale?

Quella di poter erogare (anche mediante scelta diretta del lavoratore di utilizzo nell’ambito del proprio conto welfare) somme in denaro a ristoro delle bollette energetiche anche condominiali e quelle sostenute dal locatore al locatario (anche se intestate a un familiare).

La norma è strutturale?

No, può essere utilizzata solo nel periodo d’imposta 2022, le erogazioni devono avvenire necessariamente entro il 12 gennaio 2023 (principio di cassa allargato previsto per i redditi di lavoro dipendente e assimilati).

Quali sono i lavoratori che ne potrebbero beneficiare?

I lavoratori percettori di reddito di lavoro dipendente e, anche se la norma indica lavoratori dipendenti, i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Conseguentemente, vi rientrano anche gli amministratori titolari di contratto di collaborazione tipica.

Quali sono i datori di lavoro coinvolti?

Tutti. In ogni caso non rappresenta un obbligo per il datore di lavoro. I lavoratori possono utilizzare il proprio conto welfare, ove esistente e ancora residuo, tenendo conto del nuovo limite presentando la prescritta documentazione qualora intendano avvalersi del rimborso delle utenze domestiche; il datore di lavoro può introdurre un conto welfare nuovo o integrativo, utilizzando anche detta disposizione, per regolamento ovvero impegnarsi con un accordo sindacale ovvero discrezionalmente.

Per effettuare il rimborso delle bollette energetiche il datore di lavoro deve acquisire specifica documentazione?

Si, il datore di lavoro per poter correttamente applicare l’esenzione, nel limite di 3.000 euro, deve acquisire e conservare la relativa documentazione a giustificazione della spesa, accompagnata dalla dichiarazione che la stessa non sia già stata oggetto di richiesta di rimborso ad altro datore di lavoro. il datore di lavoro può, in alternativa, acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/2000) con la quale il lavoratore stesso attesti:

di possedere la documentazione comprovante le spese sostenute per le utenze domestiche, utili per la finalità della norma, riportando, nella dichiarazione gli elementi identificativi dell’utenza (o delle utenze), a titolo di esempio: il tipo di utenza, il numero della fattura e l’intestatario (se diverso dal lavoratore occorre indicare quale rapporto familiare con lo stesso intercorre), l’importo, la modalità di pagamento e la data (quest’ultima informazione è importante in quanto il contributo può essere erogato nel termine del 12 gennaio 2023 anche se il lavoratore lo utilizzerà in data successiva)

di non aver richiesto il contributo, per le medesime utenze, a altro/i datore/i di lavoro

Quali benefit, oltre alla scelta per il rimborso delle utenze domestiche, possono rientrare nel nuovo limite di esenzione di 3.000 euro?

Tutti quelle che vengono erogati e che risultano ordinariamente imponibili (valore normale o convenzionale), in particolare a titolo di esempio:

– Valore dell’auto in uso promiscuo (al netto di quanto addebitato al dipendente)

– L’eventuale imponibile derivante da prestiti aziendali agevolati ovvero dai contributi in conto interessi

– Valore convenzionale dell’alloggio fornito al dipendente

– Premi assicurativi extra professionali

– Buoni benzina

– Buoni spesa

Se si supera il limite di 3.000 euro, cosa succede?

L’intero valore concorrerà a formare reddito imponibili sia ai fini contributivi sia ai fini fiscali.

Come gestire?

Aumentando il numero di benefit da gestire diventa ancora più importante l’utilizzo di piattaforme per la gestione del welfare aziendale, che semplifichino l’attività del welfare manager o delle figure amministrative che si occupano della gestione dei piani di welfare aziendale.


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